Adeguamento prezzi dell'appalto

Nell’ipotesi di appalti e contratti pubblici, il codice Civile all’art. 1664 prevede la possibilità di richiedere la revisione dei prezzi da parte della Stazione Appaltante o dell’Appaltatore, secondo le modalità stabilite.

Sin dal primo dopoguerra, nell’ordinamento giuridico si sono susseguite normative inerenti questo tema, con lo scopo di fronteggiare svalutazioni monetarie e conseguenti aumenti dei costi di materiali e manodopera. Il senso di ricorrere a questo istituto può essere ben compreso pensando al periodo a cavallo degli anni ’70 e ’80 dello scorso secolo, quando l’inflazione nel nostro paese cavalcava a ritmi del + 15-20 % annuo.

Nonostante negli anni si siano susseguiti leggi e decreti spesso in contrapposizione tra loro, fino al 2016 e all’uscita del nuovo codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016), era prevista dalla normativa la presenza obbligatoria di una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito, per gli appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa. Ciò si doveva al fatto, che era nell’interesse pubblico mantenere inalterato l’equilibrio economico della prestazione, garantendo che le variazioni periodiche dei prezzi delle forniture nell’arco della durata dell’appalto, non potessero incidere sulla qualità delle opere stesse a causa dell’impossibilità oggettiva del fornitore di farvi fronte.

L’istituto dell’adeguamento dei prezzi, così come precedentemente delineato dalla normativa e dalle sentenze del Consiglio di Stato, prevedeva che la stazione appaltante dovesse procedere all’avvio dell’istruttoria per la verifica delle condizioni di applicabilità, ed eventualmente alla sua quantificazione, facendo riferimento, come soglia massima, all’indice Istat dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati su base semestrale (FOI). Il superamento di questa soglia poteva avvenire solo ed esclusivamente a fronte di esigenze straordinarie dimostrate dal fornitore. Ciò col fine evitare lo sconvolgimento del quadro finanziario sulla cui base era avvenuta la stipula del contratto.

Il principio sancito dall’art. 1664 e dal precedente codice degli appalti non si applicava nel caso di appalti pubblici di lavori, in quanto l’unica revisione ammessa si rifaceva esclusivamente al prezzo chiuso, il prezzo cioè definito in sede di gara, aumentato di una certa percentuale stabilità annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel caso in cui la differenza tra il tasso d’inflazione reale e quello previsto avesse superato il 2%. Eccezionalmente, poteva essere applicata una rivalutazione dei prezzi, nel caso in cui questi fossero variati oltre il 10%, e solo per la percentuale eccedente tale soglia.

Il codice appalti vigente ha rimodificato le disposizioni precedenti, parificando i contratti per servizi e forniture e quelli per i lavori. Non è più obbligatoria, ma facoltativa, la presenza della clausola di revisione prezzi, nella prima tipologia, ed allo stesso modo questa può essere prevista anche negli appalti per lavori. Il D.Lgs 50/2016, infatti, sancisce che questi tipi di contratti possono prevedere l’istituto della revisione dei prezzi a patto che le modalità vengano definite in maniera chiara, precisa ed inequivocabile all’interno dei documenti a base di gara, e che esse non possano stravolgere la natura del contratto stesso o dell’accordo quadro. È il RUP della stazione appaltante ad approvare le modifiche al contratto di appalto in essere, sulla base delle modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante stessa.

Nonostante ciò, per contratti di lavori, l’eventuale variazione dei prezzi risulta regolata in maniera inequivocabile dalla normativa stessa. All’art. 106 comma 1, viene infatti esplicitato che sulla base dei prezziari di riferimento, in caso di aumento o diminuzione del prezzo oltre il 10%, si possa procedere alla variazione dello stesso per un incremento o decremento massimo pari alla metà della quota eccedente la soglia del 10%. Per i contratti di servizi e forniture, vale invece quanto già disposto nella legge di bilancio 2016, per cui in caso di variazione del prezzo oltre il 10% entrambi hanno la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.